LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 11-02-1999
REGIONE PUGLIA

"Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 18
del 19 febbraio 1999

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77  

Allegato 1:
1  

Allegato 2:
1  

Allegato 3:
1  

Allegato 4:
1  

Allegato 5:
1  

Allegato 6:
1  

Allegato 7:
1  

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

ARTICOLO 32

(Superamento delle barriere architettoniche)
1.             Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone 
con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell'ambito di 
complessi ricettivi all'aria aperta devono essere evitate le barriere 
architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

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TITOLO III

OSTELLI DELLA GIOVENTU'

ARTICOLO 39

(Definizione e requisiti tecnici)
1.             Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per 
il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a 
venticinque anni.
2.             Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla 
prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e 
di servizi finalizzati all'appagamento di finalità culturali, di 
svago, di sport e di socializzazione.
3.             Gli ostelli della gioventù  possono essere dotati di particolari 
strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le 
modalità organizzative nell'ambito e sotto la responsabilità del 
titolare dell'autorizzazione.
4.             Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento 
degli ospiti deve essere limitato a non più di sette giorni. In 
relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali 
locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata 
di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la 
proroga.
5.             In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della 
gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti 
dalla tabella "F" allegata alla presente legge e osservare la 
normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle 
barriere architettoniche nonchè quelle in materia igienico-sanitaria.

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ALLEGATO 6:

Tabella F
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER GLI OSTELLI DELLA GIOVENTU' DISTINTI
PER CATEGORIA

ARTICOLO 1

 

1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

STELLE

1

2

3

1.01 Animazioni

X

X

 

1.02 Soggiorno e pernottamento per non più di 7 giorni, salvo diversa disponibilità

X

X

X

1.03 Iniziative di carattere turistico e socio-culturale

X

X

X

1.04 Apoliticità ed indiscriminazione razziale, religiosa, di classe, o altro

X

X

X

 

2. RICEVIMENTO

STELLE

1

2

3

2.01 Assicurato 24/24 ore

X

 

 

2.02 Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 24.00

 

X

 

2.03 Orario minimo di ricevimento dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 17.00 alle 23.00

 

 

X

3. INFORMAZIONI

STELLE

1

2

3

3.01 Personale disponibile per emergenze, aiuto e consigli, per informazioni turistiche sulla città, per informazioni sui servizi e sui regolamenti dell'ostello

X

X

X

3.02 Personale multilingue

X

X

X

3.03 Materiale turistico-informativo a disposizione

X

X

X

4. REQUISITI DELLE CAMERE

STELLE

1

2

3

4.01 Camere con non più di 4 letti serviti da locali - bagno privati

X

 

 

4.02 Camere divise per sesso con non più di 6 letti servite da locali-bagno comuni

X

 

 

4. REQUISITI DELLE CAMERE

STELLE

1

2

3

4.03 Camere con non più di 4 letti serviti da locali-bagno comuni

X

X

 

4.04 Camere divise per sesso con più letti servite da locali-bagno comuni

 

X

X

4.05 Superficie minima di 7 mq a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, a cubatura minima di 9 mc. per persona

X

X

 

4.06 Superficie minima di 5 mq a posto letto, anche sovrapponibile senza aumento di superficie, a cubatura minima di 9 mc. per persona

 

 

X

4.07 Una luce per ogni letto

X

 

 

4.08 Adeguata illuminazione

X

X

X

4.09 Fornitura biancheria da letto

X

X

X

 

5. REQUISITI DEI LOCALI BAGNO

STELLE

1

2

3

5.01 Acqua calda

X

X

 

5.02 Sapone e mezzi adeguati per asciugarsi

X

X

 

5.03 1 lavabo ogni 6 posti letto [*]

X

X

X

5.04 1 WC ogni 10 posti letto [*]

X

X

X

5.05 1 doccia ogni 12 posti letto [*]

X

X

X

[*] sono esclusi dal conteggio i posti letto delle camere con locali-bagno privati

6. SALE COMUNI

STELLE

1

2

3

6.01 Sale separate per fumatori, negli ostelli dove è consentito fumare

X

 

 

6.02 Sale comuni e zone tranquille per gli ospiti

X

X

X

7. SERVIZI

STELLE

1

2

3

7.01 Servizio di bar e ristorazione

X

X

 

7.02 Pulizia delle camere una volta al giorno

X

X

X

7.03 Cambio biancheria da letto una volta la settimana e, comunque, ad ogni cambio dell'ospite

X

X

X

7.04 Disponibilità di prodotti alimentari di base negli ostelli dotati di autocucina (qualora non vi siano negozi di alimentari nelle immediate vicinanze)

X

X

X

8. SICUREZZA

STELLE

1

2

3

8.01 Obbligo di osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche

X

X

X

9. PULIZIA ED IGIENE

STELLE

1

2

3

9.01 Obbligo di osservanza delle normative in materia igienico-sanitaria

X

X

X

4. DOTAZIONE BAGNO

4.01 Lavandino, doccia o vasca, water

4.02 Cestino rifiuti

4.03 Specchio e contigua presa per energia elettrica

4.04 mensola

4.05 Scopettino

ED A RICHIESTA DEL CLIENTE:

4.06 Saponetta

4.07 Telo da bagno

4.08 Asciugamano

4.09 Salvietta

4.10 Carta igienica con riserva

4.11 Sacchetti igienici

5. DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITA' ABITATIVE

5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda

5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

6. PRESTAZIONI DEI SERVIZI

6.01 Servizio di ricevimento e recapito

6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente

6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni

6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta

6.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa

6.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.

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